(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 29 dicembre 2004) IL PRESIDENTE Premesso che ai sensi e per gli effetti dell'Art. 88, paragrafo 3, del Trattato C.E. e' stata comunicata alla rappresentanza permanente dell'Italia, per l'ulteriore notifica agli Organismi della Commissione europea, la deliberazione della giunta regionale 25 luglio 2003, n. 2255 con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dall'Art. 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall'Art. 1, comma 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164, in materia di pesca e di acquacoltura» nel testo allegato alla deliberazione medesima; Vista la nota del Commissario Franz Fischler del 5 novembre 2004 C (2004) 4362, inviata al Ministero degli affari esteri, con la quale comunica che la Commissione, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, rappresenta di non sollevare obiezioni rispetto alla misura di aiuto in parola; Attesa l'opportunita' di introdurre nel testo regolamentare alcune semplificazioni procedurali nella documentazione a corredo della domanda di verifica di avvenuta ultimazione degli investimenti ed in particolare per quanto concerne l'Art. 10, comma 3, prevedendo alla lettera a) la possibilita' di presentare, in alternativa alla perizia giurata redatta da un tecnico navale, un certificato del R.I.Na. riportante le medesime attestazioni; Considerato che le integrazioni di cui sopra, per la loro natura procedurale, non necessitano di essere sottoposte a nuovo esame da parte della Commissione CE; Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali» approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3083 del 12 novembre 2004. Decreta: E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dall'Art. 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall'Art. 1, comma 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164, in materia di pesca e di acquacoltura.» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Trieste, 24 novembre 2004 ILLY